La Prestazione Energetica cambia volto nell’edilizia

Cambia volto la prestazione energetica nell’edilizia

Debutta nel nostro ordinamento il “livello di prontezza degli edifici”, che misura la predisposizione all’uso di tecnologie smart e si affianca agli indicatori per il calcolo della prestazione energetica.

È con il D.Lgs. 10.06.2020, n. 48 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 10.06.2020, n. 146) che l’ordinamento italiano ha dato attuazione alla direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30.05.2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica. Il provvedimento è entrato in vigore l’11.06.2020 e va a modificare il D.Lgs. 192/2005. Le nuove norme sull’efficienza energetica degli edifici puntano sulla domotica e sulle tecnologie intelligenti per ottenere un parco immobiliare decarbonizzato entro il 2050.

Il D.Lgs. 48/2020 contiene anche alcune novità riguardo all’attestato di prestazione energetica e abroga alcuni obblighi stabiliti dalla L. 10/1991.

L’art. 9 D.Lgs. 10.06.2020, n. 48 va a modificare l’art. 6 D.Lgs. 192/2005, sostituendo integralmente il comma 3 e stabilendo che, nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione è inserita apposita clausola con la quale l’acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato, in ordine all’attestazione della prestazione energetica degli edifici; copia dell’attestato di prestazione energetica deve essere altresì allegata al contratto, tranne che nei casi di locazione di singole unità immobiliari.
In caso di omessa dichiarazione o allegazione, se dovuta, scatta la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 18.000 euro. La sanzione è da 1.000 a 4.000 euro per i contratti di locazione di singole unità immobiliari e, se la durata della locazione non eccede i 3 anni, essa è ridotta alla metà.

Le novità sulla mobilità sostenibile avranno un impatto sull’attività amministrativa dei Comuni, che dovranno adeguare i regolamenti edilizi. Per ottenere il titolo abilitativo edilizio, necessario alla realizzazione degli interventi di nuova costruzione o ristrutturazione importante degli edifici residenziali o a destinazione diversa, bisognerà rispettare i requisiti di integrazione delle tecnologie per la ricarica dei veicoli elettrici.
I regolamenti comunali dovranno adeguarsi alle prescrizioni di integrazione delle colonnine di ricarica per le auto elettriche su edifici di nuova costruzione o sottoposti a ristrutturazione, ma per quelli esistenti le opportunità degli incentivi rafforzati dal “Decreto Rilancio” non sono da trascurare.

Il decreto stabilisce l’obbligo di inserire tecnologie per la ricarica dei veicoli elettrici negli edifici di nuova costruzione, in quelli sottoposti a ristrutturazione importante e negli edifici non residenziali dotati di più di 10 posti auto.

 

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