L’art. 19 comma 4 della legge 30 Luglio 2010 n. 122 non obbliga nessun proprietario a redigere la relazione tecnica ma è fortemente consigliata per salvaguardare l’acquirente nelle compravendite edilizie.
Chi redige la Relazione Tecnica Integrata?
La relazione tecnica integrata è una perizia tecnica redatta da un Architetto, Ingegnere o Geometra,che viene svolta a seguito di un incarico ricevuto dal venditore, viene relazionata
la conformità catastale ed urbanistica dell’immobile, oggetto della compravendita.
Il venditore conferirà una delega firmata al tecnico,
il quale si recherà nel Comune ove l’immobile è situato, richiedendo l’accesso agli atti per poter verificare la presenza dei titoli autorizzativi e abitativi e
la presenza di eventuali sanatorie o eventuali interventi edilizi eseguiti dall’attuale o dai precedenti proprietari.
Che cosa verrà identificato?
L’immobile oggetto di compravendita con:
RIFERIMENTI CATASTALI :
– i dati identificativi (Sezione, Foglio, Mappale, Subalterno)
– la classe;
– la categoria;
– la consistenza;
– la rendita catastale (che dipende dai tre precedenti dati);
– la zona censuaria (se indicata);
RIFERIMENTI URBANISTICI
verificando la presenza dei titoli abilitativi con i quali il comune ha autorizzato la costruzione e/o le successive modifiche.
Certificato di abitabilità-agibilità inerenti la costruzione dell’immobile.
Attestato di prestazione energetica
REDAZIONE DELLA RELAZIONE
Prima della stesura della relazione, avverrà il sopralluogo presso l’immobile da parte del tecnico incaricato che eseguirà i rilievi e prenderà visione dello stato di fatto.
Attraverso la verifica dei dati catastali e della planimetria depositata in catasto con la documentazione tecnica depositata presso il Comune, ne valuterà la corrispondenza e relazionerà
la presenza o l’ assenza della conformità dell’immobile.
Potendo garantire la regolarità edilizia e l’agibilità dell’immobile si permette una “regolare” circolazione di immobili dal punto di vista sia catastale che urbanistico, riducendo possibili contenziosi.
La relazione tecnica integrata supporta l’attività del Notaio nei trasferimenti immobiliari, tutelando le parti che intervengono nella compravendita.
La Corte di Cassazione con sentenza a Sezioni Unite n. 8230/2019 afferma che in mancanza degli estremi del permesso di costruire del fabbricato, l’atto di compravendita dovrà ritenersi nullo.